Criteri di assegnazione dei Docenti alle Classi

Criteri di Assegnazione dei Docenti alle Classi

  • DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL: 18 gennaio 2017
  • DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL: 3 febbraio 2017
  1. Premessa

Al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, la qualità dei processi formativi.

Poiché l’assegnazione dei docenti alle classi costituisce un’operazione delicata, che può incidere sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento oltre che sul clima relazionale, le eventuali richieste/preferenze dei docenti vanno contemperate con l’esigenza di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti. Da qui inoltre la necessità di operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.

  1. Procedure

Il Collegio Docenti formula proposte in merito all’assegnazione dei docenti alle classi.

Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi.

L’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un’attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

  1. Modalità assegnazione

 Nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l’organico effettivamente assegnato all’Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi (liceale o tecnico), dell’anno di corso e delle classi di concorso di appartenenza dei docenti. Ad ogni docente va assegnato, di norma, il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (18), che, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente. In caso di presenza di spezzoni e di disponibilità dell’interessato, il numero di ore può essere elevato fino ad un massimo di 24.

Ai docenti la cui classe di concorso  risulti potenziata all’interno dell’organico dell’autonomia,  al fine di costruire cattedre che possano garantire la continuità didattica, potrà essere assegnato un numero di ore inferiore alle 18.

Il docente Vicario, qualora l‘Istituto abbia un numero di classi minimo di 40, viene esentato dall’insegnamento per metà ore cattedra (9) e, qualora abbia almeno 55 classi, viene esentato totalmente.

  1. Criteri generali

 Di seguito vengono elencati, in ordine di priorità, i criteri generali individuati:

  1. I docenti, compatibilmente con la classe di concorso, ruotano su tutte le classi del primo biennio e del triennio (2° biennio e 5° anno).
  2. Viene mantenuta la continuità all’interno del 1° biennio e all’interno del triennio (2° biennio e 5° anno) per quanto riguarda l’Istituto Tecnico Economico; viene mantenuta la continuità sull’intero quinquennio per quanto riguarda il Liceo Linguistico (eventualmente costituendo cattedre con un numero di ore inferiore alle 18 se l’organico dell’autonomia lo consente, oppure costituendo cattedre con più di 18 ore se l’ufficio scolastico lo consente).
  3. Sono da evitare, in linea generale, cambiamenti nelle classi quinte.
  4. Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) in tutte le classi.
  5. E’ da privilegiare, se non sussistono esigenze particolari, l’abbinamento delle discipline in carico alla medesima classe di concorso in tutte le classi. Solo per la classe di concorso A051, nel primo biennio del Liceo Linguistico, è preferibile frammentare le discipline ‘Lingua e letteratura italiana’, ‘Lingua latina’ e ‘Storia e Geografia’ (possibilmente abbinando latino ad italiano).
  6. E’ da evitare che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività di potenziamento.
  7. Si deve erogare, compatibilmente con le risorse presenti nell’Istituto, il CLIL nel triennio (2° biennio e 5° anno) del Liceo Linguistico e nel 5° anno dell’Istituto Tecnico Economico.
  8. Viene mantenuta la continuità sulla classe, in presenza di progetti pluriennali condotti da uno specifico docente.
  9. Viene mantenuta, per quanto possibile, un’equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.
  10. Vengono accolte, per quanto possibile, le richieste avanzate dai docenti.